STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1. Costituzione
E' costituita l'Associazione
"MUSEO ETNOLOGICO MONZA E BRIANZA"
ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con
sede a Monza.
Articolo 2. Oggetto
L'Associazione, senza fini di lucro, basata sul volontariato e con intendimenti
di solidarietà sociale per la tutela, promozione e valorizzazione
di cose di interesse artistico storico e culturale, ha per scopo:
-
a) istituire un Museo di interesse locale che conservi ed esponga al pubblico
documenti e materiale relativi al territorio ed all'ambiente della
Brianza.
-
b) favorire attività connesse e accessorie quali, intraprendere
iniziative, gestire servizi, organizzare mostre e manifestazioni, per la
conoscenza, la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali
di Monza e Brianza.
-
c) con divieto di svolgere attività diverse.
Articolo 3. Durata
La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre
2100.
L'assemblea dei soci ha la facoltà di prorogare la durata della
associazione con delibera assunta almeno 30 giorni prima della data prefissata
per la scadenza.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Articolo 4. Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
-
a) dalle quote sociali;
-
b) dalle pubbliche e private contribuzioni;
-
c) dalle donazioni e dalle liberalità testamentarie a favore dell'associazione
stessa;
-
d) dai beni comunque acquistati a qualsiasi titolo;
-
e) dalla somma vincolata a garanzia.
Articolo 5. Soci
Possono far parte dell'associazione persone, enti pubblici e privati
ed associazioni che ne facciano domanda, oppure siano invitati dal Consiglio
dell'associazione.
L'associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi,
soci sostenitori, soci onorari.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni quota associativa non è trasmissibile salvo per causa di
morte e non è rivalutabile.
La qualifica di socio sostenitore o di socio onorario può essere
attribuita dal consiglio a persone fisiche o giuridiche che conferiscano
all'associazione sussidio materiale o prestigio morale di particolare rilevanza.
La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione.
Possono essere esclusi i soci che con il loro comportamento rechino pregiudizio
all'associazione; l'esclusione è deliberata dal consiglio.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Articolo 6. Organi sociali
Gli organi sociali sono:
-
a) l'Assemblea dei soci;
-
b) il Consiglio;
-
c) il Presidente e il Vice Presidente;
-
d) il Segretario;
-
e) il Tesoriere;
-
f) i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e non
vengono retribuite.
Articolo 7. Assemblee
L'Assemblea dei soci è sovrana; può essere ordinaria e
straordinaria ed è composta dai soci di cui all'art.5 in regola
con il versamento della quota.
a) L'Assemblea ordinaria delibera su:
- il consuntivo della gestione annuale;
- il preventivo per l'anno successivo;
- la nomina dei Consiglieri, previa determinazione del numero;
- la nomina dei Revisori dei Conti.
b) L’Assemblea straordinaria delibera su:
- le modifiche alla statuto e dei regolamenti;
- lo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno
entro il mese di aprile mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun
socio, con l'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche su domanda sottoscritta
da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.
Ogni socio può farsi rappresentare, con pieni poteri, da un
altro socio con delega scritta.
Possono partecipare alla votazione i soci maggiori di età iscritti
da almeno sei mesi e qualunque sia la loro qualifica.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota
e può essere portatore al massimo di tre deleghe.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, anche per eventuali
modifiche dello Statuo, quando siano presenti o rappresentati almeno la
metà dei soci.
Un'ora dopo la prima convocazione l'Assemblea si intende validamente
costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in
sua assenza, dal Vice Presidente.
L'Assemblea una volta all'anno è convocata per approvare:
-
1) la relazione del Presidente sull'attività svolta dal Consiglio
e dall'Associazione nell'anno precedente, e suoi programmi in corso;
-
2) il rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e preventivo
sentita la relazione dei Revisori dei Conti.
Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali ed
il testo verrà tenuto a disposizione insieme ai rendiconti.
Articolo 8. Consiglio
Il Consiglio è composto da sette ad undici membri eletti dalla
Assemblea.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni dal momento della
rispettiva nomina e possono essere riconfermati.
Decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a tre riunioni
consecutive.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri,
gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima
assemblea.
Se viene meno la maggioranza, i Consiglieri rimasti in carica devono
convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.
Se viene meno l'intero Consiglio, i Revisori dei Conti provvederanno
a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente
che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nomina pure un
Segretario ed un Tesoriere, anche fra estranei al Consiglio stesso.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, di iniziativa o quando
ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da
trattare, deve essere spedito almeno otto giorni prima della convocazione.
Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso
ridotto a due giorni.
Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della
maggioranza dei suoi componenti.
Hanno diritto al voto solo i Consiglieri nominati dall'Assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione.
In particolare provvede:
-
a) alla gestione ordinaria e straordinaria della associazione in ottemperanza
alle deliberazioni della assemblea;
-
b) a predisporre il bilancio preventivo;
-
c) a predisporre il conto consuntivo dell'esercizio;
-
d) ad amministrare il patrimonio dell'associazione e a prendere ogni inerente
decisione;
-
e) a deliberare sull'accettazione di donazioni, di eredità e legati;
-
f) a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale
dell'associazione;
-
g) a programmare l'attività dell'associazione per il raggiungimento
degli scopi sociali;
-
h) a elaborare le proposte dei soci;
-
i) a proporre all'assemblea le modifiche statutarie.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, può delegare anche
ai propri componenti, con firma singola o abbinata, il compimento di singole
pratiche. I poteri e le facoltà di firma dei funzionari della associazione
sono attribuiti dal Consiglio.
Il Consiglio può deliberare i regolamenti relativi:
- all'organizzazione del Museo ed alla conservazione delle raccolte;
- alle altre attività dell'Associazione;
- al personale;
- all'amministrazione del patrimonio.
In carenza dei regolamenti, le deliberazioni sono prese dal Consiglio
di volta in volta.
Articolo 9. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione,
sovrintende l'andamento della Associazione e cura l'applicazione dello
Statuto.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nelle sue funzioni
e lo sostituisce in caso di assenza o di carica vacante.
Articolo 10. Segretario e Tesoriere
Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali dell'Assemblea
e del Consiglio, cura le convocazioni e tiene l'elenco soci; inoltre collabora
con il Presidente per il buon funzionamento della Assocazione.
Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti
finanziari con Istituti di Credito, enti e privati.
Ha la firma disgiunta da quella del Presidente per l'erogazione dei
fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.
Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della
situazione di cassa.
Articolo 11. Revisiori dei Conti
La regolarità dell'amministrazione e della contabilità
della Associazione è controllata da due Revisori dei Conti, nominati
dalla Assemblea.
Essi sono scelti fra persone esperte di amministrazione, durano in
carica con il Consiglio e sono confermabili; possono compiere anche individualmente
atti di ispezione e di controllo, e redigono la relazione sul conto consuntivo
prima dell'esame di questo da parte del Consiglio.
In caso di cessazione della carica durante il periodo di nomina, si
provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti la cui nomina
verrà ratificata nella prima assemblea.
Il Revisore che subentra dura in carica per la residua parte del periodo.
Articolo 12. Utili e avanzi di gestione
E’ esclusa ogni possibilità di distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili o anvanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla Legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 13. Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo
patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio brianteo
con finalità analoghe, non lucrative di utilità sociale o
ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 commma 190, della legge 662 del 23/12/96 e salvo altra destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 14. Norma generale
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa di legge riguardante
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Monza, 23 giugno 1998
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